L’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, un nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Al fine di adeguare alla vigente normativa la struttura e il contenuto del modello da utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni previste dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 da parte delle persone fisiche, approvato da ultimo con provvedimento del 29 dicembre 2009, e di semplificarne la compilazione, il Direttore dell’Agenzia Entrate, con provvedimento N. 2012/72479, ha approvato il modello AA9/11, dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività che le persone fisiche devono utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le relative istruzioni.
Il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dal 22 maggio 2012.
Con lo stesso provvedimento sono altresì approvate le specifiche tecniche necessarie per l’invio dei dati delle dichiarazioni che verranno presentate in via telematica, viene disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne viene autorizzata la stampa definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Inoltre, considerata la necessità di renderle adeguate alla normativa vigente, il provvedimento N. 2012/72479 approva le sole istruzioni per la compilazione del modello
AA7/10 da utilizzare per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche che devono presentare le dichiarazioni previste dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che sostituiscono quelle approvate, unitamente al predetto modello, con provvedimento del 29 dicembre 2009. Il modello e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati con il citato provvedimento del 29 dicembre 2009.


