Purché siano inserite nel processo verbale di constatazione o trascritte essenzialmente nella relativa motivazione oppure allegate all’avviso di rettifica notificato.
È legittima la rettifica Iva per emissione di fatture inesistenti basata sulle dichiarazioni dei fornitori. Una volta che tale prova sia stata adeguatamente acquisita, spetta al contribuente dimostrare l’inesistenza dell’operazione contestata. Respinto l’appello in base al quale le presunzioni dell’Amministrazione non avevano carattere di gravità, precisione e concordanza, in quanto fondate su informazioni di terzi, non documentate.
È quanto afferma la Corte di cassazione, nella sentenza 15331/2014.
I fatti
A seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di finanza presso una ditta individuale che aveva emesso fatture ritenute “per operazioni inesistenti”, l’Agenzia delle Entrate emetteva a carico della contribuente un avviso di rettifica parziale per Iva.


