La disciplina pone paletti precisi alle possibilità di rettifica, che non possono riguardare il cambiamento di una manifestazione opzionale in relazione a un particolare regime.
Con sentenza del 5 settembre 2014, n. 18757, la Corte di cassazione – respingendo il ricorso di un imprenditore che aveva riportato in dichiarazione un debito Iva che, in realtà, doveva essere registrato in regime di sospensione d’imposta – ha stabilito che il contribuente non può emendare la dichiarazione Iva al punto di stravolgerla dalla “qualificazione iniziale”.
I fatti di causa
La vicenda riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento fondato sul presupposto che la dichiarazione annuale era stata emendata oltre i termini di legge, impugnazione rigettata dalla Commissione tributaria provinciale adita, che così legittimava la cartella di pagamento emessa in conseguenza dell’omesso versamento dell’Iva annuale.


