Non può essere considerata tempestiva quella presentata dal contribuente nel 2006 per rettificare gli importi delle spese di ristrutturazione per le annualità 2002 e 2003.
Il contribuente che voglia correggere errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, è tenuto a farlo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
È il principio di diritto che emerge dalla sentenza n. 14294 del 24 giugno della Cassazione.
La vicenda processuale
Il quesito posto all’attenzione dei giudici di merito riguardava la validità e legittimità della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente nel 2006, in rettifica a proprio favore degli importi delle spese per interventi di recupero edilizio indicati nella dichiarazione dei redditi originariamente presentata per le annualità 2002 e 2003.


