Il comma 524 del’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilità 2013) prevede l’introduzione all’art. 15, comma 1, del TUIR, della lettera i-novies) con l’effetto di ammettere alla detrazione dall’IRPEF, nella misura del 19 per cento, “le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al DPR 30 dicembre 2003, n. 398”.
Il medesimo comma estende la detrazione ai soggetti passivi IRES, introducendo all’art. 78 del TUIR, tra le disposizioni generali sull’IRES, il comma 1-bis in base al quale “dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’art. 15, comma
1, lett. i-novies)”.
Per avvalersi della detrazione è necessario che le erogazioni in denaro siano effettuate mediante versamento bancario o postale. La norma, comunque, consente al Ministro dell’economia di stabilire con apposito decreto anche altre modalità di effettuazione delle erogazioni liberali in esame.
Fonte: articolo 1, comma 524 – legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di
stabilità 2013)


