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Detrazione IPREF interessi passivi su mutui per acquisto di immobili da accorpare catastalmente

L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, consente la detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.

Il contribuente che acquista un’unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale, con l’intenzione di accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per detto acquisto, ai sensi del citato art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, dopo che sia stato realizzato l’accorpamento, risultante anche dalle variazioni catastali relative ad entrambe le unità immobiliari, in modo da risultare un’unica abitazione principale (cfr. risoluzione n. 117/E del 2009).

Nel caso in esame, il limite di euro 4.000 deve essere riferito all’ammontare complessivo degli interessi e oneri accessori relativi ai due mutui accesi per l’acquisto delle unità immobiliari accorpate.
La condizione che anche il secondo mutuo sia stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale dovrà risultare dal contratto di acquisto dell’immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. In mancanza, la finalità del mutuo deve essere attestata dal contribuente mediante un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

Naturalmente devono essere rispettate anche le altre condizioni previste dalla disposizione, quali il limite temporale che deve intercorrere tra l’accensione del mutuo, l’acquisto e la destinazione ad abitazione principale. In particolare l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, che deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo. Infine, nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l’importo degli interessi detraibili.

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