L’art. 16 bis, comma 1, lett. d), del TUIR, ricomprende fra gli interventi ammessi a fruire della detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia, in relazione alle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico, anche gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune”. La necessaria costituzione del vincolo pertinenziale comporta che la detrazione per gli interventi in esame abbia come presupposto l’acquisto da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale sull’unità immobiliare che può costituire tale vincolo.
Già con circolare n. 15/E del 2005, par. 7.2, è stata ritenuta ammissibile la fruizione della detrazione in esame da parte del coniuge convivente per la costruzione di un box pertinenziale di proprietà dell’altro coniuge, a carico del primo.
Fermo restando che il vincolo pertinenziale deve risultare dall’atto di acquisto, l’Agenzia Entrate ritiene che la detrazione competa al soggetto, familiare convivente, che ha effettivamente sostenuto la spesa, attestando sulla fattura che le spese per gli interventi agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico.


