II comma 3 dell’articolo 54 del Dpr 633/72, modificato dall’articolo 35, comma 2, del Dì 223 del 2006, consente agli uffici — come precisa la circolare 28/E/ 2006 — di rettificare la denuncia Iva quando il corrispettivo dichiarato per la cessione di beni immobìli e relative pertinenze è inferiore al «valore normale» del bene.
Se il trasferimento è finanziato attraverso un mutuo, il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo (articolo 35, comma 23-bis, DI 223/06).
In sostanza, il collocamento della nuova norma nel comma 3 dell’articolo 54 comporta che un corrispettivo dichiarato inferiore al valore normale venga considerato come una prova «certa e diretta» e non «presuntiva» di infedeltà della dichiarazione. Se ne desume che lo scostamento fra corrispettivo dichiarato e valore normale non è più un mero indizio di evasione — come ammesso da una consolidata giurisprudenza della Cassazione — ne comporta una semplice inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (che, comunque, lo obbligherebbe a dare l’impossibile dimostrazione di non aver conseguito un corrispettivo maggiore di quello dichiarato), ma ha la portata di una prova di per sé sufficiente a consentire l’accertamento.


