L’infedele dichiarazione presentata da una società con lo scopo di evadere le imposte sui redditi va giudicata nel luogo ove si trova la sede effettiva della persona giuridica.
La terza sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 20504 depositata il 19 maggio, ha affermato che “per determinare la competenza territoriale nei reati tributari in materia di dichiarazione, si ha riguardo, per le persone giuridiche, al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, di regola coincidente con quello della sede legale; laddove però risulti il carattere meramente fittizio di detta sede, il domicilio fiscale, rilevante ai fini della competenza per territorio, coincide con quello in cui si trova la sede effettiva della persona giuridica”.


