Definita la voluntary disclosure e il nuovo reato penale dell’autoriciclaggio
Il 4 dicembre 2014 è stata definitivamente approvata la Legge che regolamenta la cosiddetta "voluntary disclosure" per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero.
La Legge prevede:
- la disciplina della voluntary disclosure (collaborazione volontaria), applicabile per regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014;
- il nuovo reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1, codice penale).
In particolare, in tema di autoriciclaggio, il nuovo art. 648-ter.1 prevede che chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all’andamento dei mercati.
Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o finanziaria.


