Il fatto che l’acquirente abbia manifestato in atto la volontà di trasferire la residenza lo vincola a realizzare tale presupposto, pena la perdita dell’agevolazione.
La Corte di cassazione ha stabilito, con sentenza n. 21282 del 18 settembre, che chi compra un immobile abitativo dichiarando in atto la volontà di trasferire la residenza entro diciotto mesi allo scopo di usufruire dell’agevolazione “prima casa” e poi non rispetta tale impegno, decade dal beneficio e non può in sede giudiziale difendersi dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate affermando la presenza di un altro requisito agevolativo, ovvero l’esercizio della propria attività nel comune in cui si trova l’immobile.
A seguito annullamento in primo grado dell’avviso di liquidazione con il quale, previa revoca del beneficio “prima casa”, venivano recuperate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, l’appello dell’Ufficio era rigettato in secondo grado, ritenendo la Commissione tributaria regionale che il contribuente avesse comunque acquisito il diritto all’agevolazione in quanto faceva pratica presso uno studio tecnico sito nello stesso comune dell’immobile acquistato, nonostante egli fosse venuto meno all’obbligo “di prendere la residenza” nel comune dell’alloggio entro diciotto mesi dalla data dell’acquisto.
Con il conseguente ricorso per cassazione, l’ente impositore censurava la sentenza impugnata per violazione della normativa sull’agevolazione “prima casa”, per aver la Commissione del riesame errato nel riconoscere il beneficio in ragione di un’ipotesi diversa rispetto a quella dichiarata dal contribuente al momento della registrazione. Di conseguenza, pur avendo il contribuente manifestato di voler trasferire la propria residenza nel comune dell’immobile entro diciotto mesi, condizione non avveratasi, la Ctr aveva egualmente riconosciuto il diritto in quanto il richiedente lì svolgeva la pratica di geometra.


