Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre un ambiente salubre ed esente da rischi anche nei confronti del collaboratore coordinato che per l’esecuzione del contratto si trovi ad operare all’interno dell’impresa, da cui deriva una responsabilità di natura contrattuale, nonché una possibile responsabilità penale.
Tale obbligo è disciplinato a livello normativo dall’art. 66 d.lgs. n. 276/2003, abrogato dall’art. 52 d.lgs. n. 82/2015 (Jobs Act), e che trova applicazione nei contratti gia’ in atto.
Quatto quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 24538 del 2 dicembre scorso.


