Un operazione di spin-off, attuata attraverso una scissione societaria preordinata alla cessione delle partecipazioni ricevute dai soci della scissa in cambio di quelle originariamente detenute, è generalmente ritenuta elusiva.
Per effetto dell’art. 1, c. 46 d) 3, della Finanziaria 2008 l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176, comma 2 ter del Tuir, si potrà applicare agli elementi dell’attivo relativi all’azienda ceduta, indifferentemente assegnati a titolo di conferimento o di scissione della società che li detiene. Inoltre il conferimento di azienda sarà neutrale, e l’irrilevanza delle eventuali plusvalenze sarà assicurata da uno schema di continuità dei valori analogo a quello della scissione.
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