La rilevanza della contabilità parallela non va ancorata alle formalità connesse alle modalità con cui è tenuta, prescindendo anche dall’applicabilità o meno del principio di competenza.
La Cassazione, con l’ordinanza 177 del 9 gennaio 2015, torna a pronunciarsi sulla valenza probatoria della “contabilità in nero”, ribadendo quanto costantemente affermato circa la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell’articolo 39 del Dpr 600/1973, senza che debbano ricorrere ulteriori elementi, con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente. In altri termini, secondo la Corte suprema, è sufficiente che dalla contabilità parallela emergano, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero la situazione patrimoniale e il risultato economico dell’attività svolta.
I fatti in causa
Con l’avviso impugnato, l’Amministrazione finanziaria ha accertato nei confronti di una Srl, ex articolo 56 del Dpr 633/1972, maggiori operazioni imponibili rispetto a quelle dichiarate, a seguito del ritrovamento di documentazione extracontabile, in base alla quale la Guardia di finanza ha contestato acquisti di merce senza emissione di fattura e corrispettivi non annotati e non dichiarati.


