Il contribuente può fornire la prova contraria, che il giudice deve valutare, escludendo dal calcolo della base imponibile soltanto i movimenti che risultano giustificati.
In virtù della presunzione di cui al comma 2, articolo 32, Dpr 600/1973, sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività di impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25984 del 20 novembre, torna a esprimersi in merito alla portata della presunzione prevista dalla disciplina delle cosiddette indagini bancarie.
I fatti in causa
La Ctr del Lazio, in accoglimento parziale dell’appello del contribuente, rideterminava in diminuzione la pretesa tributaria avanzata dall’Amministrazione all’esito di indagini bancarie sui conti correnti del contribuente ritenendo “non condivisibili le risultanze dell’accertamento atteso che nel determinare il reddito da assoggettare a tassazione l’ufficio ha sommato al totale dei versamenti effettuati sui vari conti correnti bancari anche le somme prelevate nel contempo dagli stessi conti, che a giudizio di questo Collegio, devono invece essere decurtate dall’ammontare dell’imponibile accertato”.


