Il consulente tecnico d’ufficio che tarda senza alcuna ragione il deposito della consulenza, oltre che a ignorare l’importanza della funzione di giustizia cui è stato chiamato, viene meno ai doveri che allo stesso incombono a seguito dell’accettazione dell’incarico.
Per questi motivi, se a causa di questa negligenza, il ministero della giustizia è stato costretto a rifondere il danno per equa riparazione a causa dell’eccessiva durata del processo, ai sensi della cosiddetta legge Pinto, il relativo danno patrimoniale subito dall’amministrazione giudiziaria deve essergli addebitato per colpa grave.
È quanto ha statuito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, nella motivazione della sentenza n.1760 depositata il 17 maggio 2006.


