La Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP dovuta da imprese e professionisti che non impiegano lavoratori dipendenti.
In particolare, ai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, è riconosciuto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, un credito d’imposta pari al 10% dell’Irap lorda, da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto indistintamente ai soggetti passivi che “non si avvalgono di lavoratori dipendenti” e quindi:
- non spetta a chi impieghi, anche soltanto a tempo parziale, un dipendente a tempo determinato
- spetta a chi non dispone di lavoratori subordinati, bensì di collaboratori occasionali oppure a progetto.
Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta Irap va utilizzato il codice tributo 3883 denominato “IRAP – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” da indicare nella sezione “Regioni” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” e riportando nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il credito.
In credito d’imposta potrà essere contabilizzato già nel bilancio 2015, in diretta riduzione del carico fiscale dell’esercizio cui si riferisce il credito.
Se invece il credito fosse contabilizzato al momento di invio della dichiarazione, si dovrà rilevare a conto economico nel 2016 una sopravvenienza attiva.


