Integra l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340 c.p. qualsiasi comportamento che provochi l’interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico; ne’ rileva che l’interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un’interruzione momentanea, purche’ di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purche’ non insignificante (in applicazione del principio di cui in massima la suprema corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilita’, in ordine al reato di cui all’art. 340 c.p., dell’imputato, il quale aveva aggredito una guardia medica, provocandogli lesioni, con conseguente necessita’ della sostituzione da parte di altro collega nello svolgimento del servizio; in motivazione la suprema corte ha affermato che la sostituzione, pur attivata tempestivamente, non esclude la sussistenza del reato in questione, in quanto e’ gia’ consumata l’offesa all’interesse protetto).
Fonte: Cass. pen., sez. V, 06-03-2014, n. 15388 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


