Per quanto riguarda l’Iva, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l’imposta non è detraibile, in quanto si tratta di documenti fiscali emessi da chi non ne ha titolo.
In tema di frodi carosello, i costi delle fatture soggettivamente false sono indeducibili, nonostante il decreto “Semplificazioni” (Dl 16/2012). Ma non basta. In sede cautelare, il sequestro finalizzato alla confisca resta intatto anche se superiore al profitto del reato.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 42994 del 26 ottobre 2015.
La vicenda
Il fatto trova il suo incipit nel ricorso del legale rappresentante di una società avverso l’ordinanza con la quale il tribunale della libertà confermava il decreto del Gip, che aveva disposto il sequestro preventivo di beni per reati tributari.
In particolare, all’imputato veniva contestato di essersi avvalso nelle rispettive dichiarazioni dei redditi e Iva, di elementi passivi fittizi derivanti da documenti contabili attestanti operazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000).


