La deducibilità dei costi per servizi infragruppo resi da un centro di servizio europeo a beneficio di una consociata italiana di una multinazionale si ottiene in cinque mosse.
Le ha elencate la Commissione tributaria provinciale di Milano, identificando i criteri richiesti nella sentenza 158/8/05 del 29 luglio scorso.
Dal contenuto della sentenza si desume che gli elementi richiesti per dimostrare l’effettività e l’inerenza di questi costi sono:
1) esistenza di contratto in forma scritta descrivente la tipologia dei servizi da rendere e relative modalità di effettuazione;
2) regolare fatturazione e regolare contabilizzazione nella contabilità della società ricevente dei costi in questione;
3) presenza di documentazione contabile del centro di servizio estero atta a dimostrare l’entità dei costi sostenuti e le modalità di ripartizione tra le varie consociate degli stessi costi. Questa documentazione è stata acquisita nel corso della verifica fiscale, dando nel processo verbale di constatazione specifica evidenza di ciò;
4) presenza di relazione di certificazione emessa da primaria società di revisione sui conti del centro di servizio estero; anche di questa relazione si è data evidenza nel processo verbale di constatazione;
5) produzione di evidenza documentale, per ciascuna tipologia di servizio reso, dell’effettività del servizio reso e del beneficio ricevuto.


