Con ricorso intempestivo, l’obbligazione tributaria si consolida prima e indipendentemente dalla sentenza, la cui funzione è solo dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso stesso.
La nuova disciplina in materia di indeducibilità dei costi da reato, introdotta dall’articolo 8 del Dl 162/2012, non può essere applicata retroattivamente a favore del contribuente, se gli avvisi di accertamento sono divenuti definitivi per omessa impugnazione prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.
La Corte suprema chiarisce però che l’impugnazione intempestiva, a differenza di quella tempestiva, nonché il relativo giudizio pendente, non possono a ogni modo precludere la definitività dell’atto originatasi, comunque, con lo spirare del termine stabilito per la presentazione del ricorso.
È questo, oltre alla questione della validità degli atti sottoscritti da parte dagli incaricati di funzioni dirigenziali (vedi “Atti sottoscritti dagli incaricati: per la Cassazione sono validi”), l’interessante principio che si ricava dalla sentenza della Cassazione 22810 del 9 novembre 2015.
Il caso
L’Agenzia delle Entrate notificava ai componenti di una società in nome collettivo tre avvisi di accertamento, rispettivamente relativi agli anni 2005, 2006 e 2007.
Negli atti notificati l’ufficio contestava, tra l’altro, l’indebita fruizione di agevolazioni contributive, ex legge 223/1991, in quanto la Snc a cui facevano capo aveva assunto, attingendo a liste di mobilità, quattro dipendenti precedentemente licenziati da altra società comunque collegata a quella dei ricorrenti. L’Agenzia, di conseguenza, recuperava a tassazione, in quanto indeducibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/1993, i costi relativi all’assunzione del predetto personale poiché riconducibili al reato di truffa (articolo 640 cp) nel frattempo contestato al legale rappresentante della società.


