Negli ultimi giorni in molti (noi compresi) hanno scritto che, dopo le precisazioni fornite dalla Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014, l’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC entro il prossimo 31 ottobre sarebbe rimasto comunque in essere per gli studi associati (poiché gli stessi non hanno un indirizzo PEC gia’ pubblicato in INI-PEC).
Con l’informativa 16 ottobre 2014 n. 20 il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha però chiarito che gli studi associati, seppur eventualmente dotati di un proprio indirizzo PEC (non incluso in INI-PEC), non devono comunicarlo poiché la normativa antiriciclaggio è destinata ai soli professionisti persone fisiche.
Le eventuali richieste da parte dell’Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) o della Guardia di Finanza saranno quindi indirizzate all’indirizzo PEC del rappresentante legale (o altro professionista) dello studio associato.


