Una direttiva Mef, prima, la Stabilità 2014, dopo, hanno confermato che, anche in caso di ricorso cumulativo, il pagamento va fatto in base ai valori dei singoli avvisi.
L’articolo 14 del Dpr 115/2002, che impone il pagamento del contributo unificato, ha natura tributaria ed è sottratto al potere dispositivo delle parti, motivo per cui il tributo risulta dovuto per ogni singolo atto impugnato anche se con un unico ricorso cumulativo.
È quanto si desume dalla sentenza 1634/2014 della Commissione tributaria provinciale di Foggia.
Il fatto
La controversia in esame nasce dall’impugnazione di un avviso di pagamento emesso dalla segreteria della Ctp, con cui è stato intimato il pagamento, a titolo di contributo unificato, di un importo superiore al versato in occasione della proposizione di un unico ricorso avverso sette avvisi di accertamento.
Considerato il quadro normativo in materia, precedente all’entrata in vigore della legge di stabilità 2014, l’importo del contributo unificato va determinato con riferimento al "valore della controversia" (articolo 12, comma 5, Dlgs 546/1992) e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso (articolo 14, comma 3-bis, Dpr 115/2002).
Ciò premesso, i giudici di merito sono stati investiti della questione inerente la determinazione del contributo nell’ipotesi di ricorso cumulativo proposto avverso una pluralità di atti.


