La misura costituisce un parziale ristoro delle spese sostenute per il superfluo funzionamento dell’apparato giudiziario o per la vana erogazione delle risorse disponibili.
In tema di condanna alle spese di giustizia, il giudice che dichiara inammissibile o rigetta integralmente il ricorso del contribuente, dà atto che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 13, comma 1-quater, del Dpr 115/2002, disponendo a suo carico l’obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la sua impugnazione.
Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 19432 del 30 settembre 2015.
I fatti
La controversia è relativa all’avviso di accertamento con il quale l’ufficio ha rideterminato il maggior reddito d’impresa di una Spa ai fini Iva, Irpeg e Irap per l’anno 2002, ritenendo omessi i ricavi derivanti dalla vendita di autovetture.


