Qualora l’immobile non sia abitato dall’acquirente, decade automaticamente la ragione della sovvenzione, a prescindere dal fatto che l’appartamento sia stato pignorato.
Con sentenza del 10 settembre 2013, n. 20691, la Corte di cassazione ha stabilito che l’acquirente di un immobile perde il finanziamento ottenuto dalla Regione per non aver abitato nella casa per cinque anni, anche se l’alloggio in questione è stato espropriato. Quindi, il contributo va restituito.
La vicenda riguarda la declaratoria di decadenza da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale n. 75/1982, vigente ratione temporis, dal finanziamento concesso a un contribuente a titolo di sovvenzione per l’acquisto della “prima casa”, a causa del mancato rispetto dell’obbligo, cui il beneficio era condizionato, di residenza per almeno un quinquennio nell’immobile, come previsto dall’articolo 24 della stessa legge (poi confermato dall’articolo 15 della successiva legge regionale n. 6/2003).


