Sentenza Corte di Cassazione n. 4050 del 20 febbraio 2014.
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che i contributi e le sanzioni dovuti alle Casse previdenziali si prescrivono in cinque anni; non sussiste più la connotazione di specialità esistente un tempo per i vari ordinamenti previdenziali, in quanto il Legislatore
L’art. 3, comma 9 della Legge n. 335/1995 prevede infatti che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono:
- in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (termine ridotto a cinque anni a partire dal 1° gennaio 1996)
- in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, ha disciplinato l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con relativa abrogazione delle previgenti regolamentazioni differenziate.


