Il Ministero del Lavoro, nella pagina FAQ del sito internet istituzionale, chiarisce che il contratto di lavoro a progetto stipulato in forma scritta ai fini della prova, deve contenere i seguenti elementi:
- durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- progetto o programma di lavoro individuato nel suo contenuto caratterizzante: le prestazioni del collaboratore devono essere definite in funzione di un risultato;
- il corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, nonché disciplina dei rimborsi spese;
- modalità di coordinamento del lavoratore a progetto al committente nell’esecuzione anche temporale della prestazione lavorativa ( tale da non pregiudicare l’autonomia del collaboratore nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa);
- eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
La finalità del contratto di lavoro a progetto è il raggiungimento del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
La durata del rapporto di collaborazione è legata alla realizzazione del progetto, al programma di lavoro o fasi di esso, in regime di totale autonomia. Per quanto riguarda il corrispettivo, il collaboratore ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito, inoltre il compenso pattuito può essere escluso o ridotto nel caso in cui il risultato non sia stato conseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l’utilità, rilasciando naturalmente in finale la busta paga.


