Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 9 del 17 aprile 2015, fornisce chiarimenti in merito alla possibilita’, per la contrattazione collettiva nazionale, di derogare al regime della responsabilita’ solidale negli appalti, di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.
Il Ministero, nel rispondere al quesito avanzato, evidenzia che l’istituto della responsabilita’ solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell’appalto – evidentemente dipendenti dell’appaltatore/subappaltatore – e pertanto appare conforme alla ratio della disposizione ritenere che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione.
Nell’ambito di tali contratti, pertanto, le organizzazioni datoriali e sindacali potranno individuare “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita’ complessiva degli appalti”, adeguatamente utili a garantire l’assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori, senza limitarsi a prevedere l’acquisizione delle relative autodichiarazioni rilasciate dai datori di lavori.


