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Contraddittorio non obbligatorio se l’accertamento è “a tavolino”

Salvo che l’imposta non ricada nella sfera del diritto Ue e, anche in questa ipotesi, il contribuente deve dimostrare come l’irregolarità abbia falsato l’esito della verifica.

In caso di verifiche “a tavolino” aventi a oggetto il recupero di imposte “non armonizzate”, l’Amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale. A questa conclusione si giunge perché nell’ordinamento nazionale, a differenza del diritto dell’Unione europea, non è previsto un obbligo generalizzato di ricorrere al contraddittorio ogni qual volta l’Agenzia delle Entrate adotti un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente che comporti, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto.
Inoltre, dal confronto tra diritto nazionale e comunitario emerge che, in tema di tributi “non armonizzati” (ad esempio, le imposte dirette), l’instaurazione del contraddittorio costituisce un obbligo solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla legge. Diversamente, in tema di tributi “armonizzati” (ad esempio, l’Iva), l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è generalizzato e la mancata instaurazione comporta ex se l’invalidità dell’atto, purché il contribuente dimostri, in sede giudiziale, che, in mancanza di tale violazione, il procedimento avrebbe comportato un risultato diverso.
Questi importanti e articolati principi sono stati affermati dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015.
 
Il fatto
La controversia trae origine dal ricorso avverso un avviso di accertamento, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, notificato nei confronti di una società immobiliare per il recupero a tassazione di maggior imponibile derivante dalla contestazione relativa al prezzo di vendita di alcuni immobili, ritenuto, dall’Agenzia delle Entrate, inferiore al loro valore reale.
La società invocava la nullità dell’atto impositivo deducendo, in via principale, l’illegittimità dell’accertamento per omessa consegna del verbale di chiusura delle operazioni, in violazione dell’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000.
Il ricorso, respinto in sede di prime cure, veniva accolto dai giudici dell’appello che, aderendo al motivo principale di ricorso, rilevavano l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione del richiamato articolo 12.

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