La Commissione Tributaria del Lazio, con la sentenza 13/10/05 n. 200 ha ritenuto inammissibile l’appello notificato a mezzo lettera raccomandata in busta chiusa, anziché senza busta come previsto dalla legge.
Questa sentenza si pone in netto contrasto con il costante orientamento della Corte di Cassazione (tra cui la sentenza 2 settembre 2004, n. 17702), la quale afferma che “in tema di contenzioso tributario e con riguardo alla notificazione del ricorso introduttivo effettuata a mezzo posta, la spedizione dell’atto eseguita mediante consegna all’ufficiale postale di una busta chiusa costituisce una mera irregolarità, salvo che il contenuto della busta non sia contestato dal destinatario”.


