La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 15061 del 17 giugno, ha deciso che ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione non è irrilevante la scelta della modalità di registrazione (meccanografica o cartacea) dei dati, in quanto la scelta della registrazione meccanografica prevede sempre e comunque la trascrizione su supporto cartaceo, mentre la parificazione degli effetti della registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea è espressamente limitata nel tempo.
La documentazione fiscale può essere registrata su supporto informatico solo per l’esercizio corrente e a condizione che sia aggiornata e stampabile all’istante in caso di controllo.


