L’art. 117 del TUIR stabiliva che le società residenti in Paesi con cui fosse in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione potessero esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo, esclusivamente in qualità di consolidanti, mediante la loro stabile organizzazione in Italia.
L’art. 6 del DLgs. n. 147/2015, ha modificato il testo dell’art. 117 del TUIR ampliando la platea dei soggetti che possono aderire al regime della tassazione di gruppo, ammettendo, al ricorrere di determinate condizioni, la partecipazione di società non residenti.
In particolare, oltre al requisito del controllo, si richiede espressamente che le società straniere debbano risiedere in Stati dell’Ue o in Stati appartenenti allo Spazio economico europeo con i quali operi un accordo volto a garantire un effettivo scambio di informazioni e che le stesse abbiano forma giuridica analoga a quelle previste dall’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR.


