La Corte di Cassazione, Prima sezione Civile, con la Sentenza n. 23291 del 13 novembre 2015 si e’ espressa in tema di diritti della persona affermando che, nel caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all’estero da due cittadini stranieri, il diritto della moglie di utilizzare l’esclusivo cognome del marito – acquisito, con il consenso di quest’ultimo, al momento dell’assunzione del vincolo – va delibato sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la l. n. 950 del 1984, per la quale i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO


