Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 16361 del 31 gennaio 2014.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che il titolare di un’impresa di acconciatura o di estetista può consentire l’utilizzo di una parte dell’immobile o delle attrezzature sia ad acconciatori sia ad estetisti esterni, anche non imprenditori, con la condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi (cosiddetto contratto di “affitto di poltrona”/“affitto di cabina”).
Secondo il Ministero inoltre, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria:
- il contratto di affitto di poltrona e di affitto di cabina, dovrebbe essere predisposto in modo da rendere tale modalità individuabile rispetto ad altre tipologie contrattuali di prestazione d’opera all’interno del medesimo salone di acconciatore o di estetista e potrebbe essere integrato con specifici elementi quali quello di prevedere una certa stabilità dell’esercizio e di una distinzione delle attività (in termini di spazi, di responsabilità, di tenuta della contabilità, di adempimenti di natura fiscale).
- per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, dovrebbe essere evitato l’uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di poltrona/cabina.


