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Condono tombale: non efficace per redditi prodotti all’estero

Il condono “tombale” (ex articolo 9 della legge 289/2002) non è efficace per i redditi prodotti all’estero. Nell’individuazione del domicilio fiscale, un elemento-indice da tenere in considerazione è la presenza del contribuente, come parte contraente, nei rogiti notarili stipulati in Italia.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 12861 del 24 maggio 2013, ha affrontato il contenzioso creatosi in merito all’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria per il recupero a tassazione di redditi derivanti da compensi professionali percepiti all’estero. Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento, incentrando le proprie difese su due punti. In primo luogo, rivendicava di non essere tenuto a dichiarare in Italia i redditi percepiti all’estero, in quanto cittadino straniero in conseguenza del trasferimento, in anni pregressi, della propria residenza anagrafica nel principato di Monaco.
In secondo luogo riteneva, comunque, preclusa la possibilità dell’Agenzia delle Entrate di procedere ad accertamento nei suoi confronti, avendo egli aderito, per gli anni in contestazione, al condono fiscale ex articolo 9 della legge 289/2002.

Secondo la Corte di cassazione invece, i redditi conseguiti all’estero sono esclusi espressamente dall’articolo 9, comma 1, della legge 289/2002, affermando che “Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui all’art. 8 co. 5, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8 secondo le modalità ivi indicate”.
Inoltre, continua la Corte, i redditi in contestazione non erano condonabili ai sensi dell’articolo 9, proprio perché riferibili ai redditi di cui all’articolo 8, comma 5, secondo cui “Per i redditi e gli imponibili conseguiti all’estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un’imposta sostitutiva di quelle indicate al co. 1 pari al 6 per cento”.

Al Bel Paese le imposte sui redditi prodotti all’estero, quando il trasferimento oltreconfine è soltanto a “uso” fiscale. Tali somme, inoltre, rimangono fuori dal condono “tombale”.

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