Con una nota del 14/03/06 indirizzata agli uffici e all’associazione dei concessionari l’Agenzia Entrate chiarisce che il ruolo definito con il condono non può formare oggetto di rimborso, neppure in seguito alla sentenza favorevole al contribuente o all’autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria, in quanto opera pienamente il principio di irrevocabilità e immodificabilità della definizione agevolata.
La questione affrontata nella nota concerne la sanatoria dei debiti a ruolo prevista dall’art. 12 della legge n. 289/2002, la cosiddetta rottamazione dei ruoli pregressi, e più precisamente il rapporto fra tale sanatoria e la definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all’art. 16 della stessa legge.


