L’assicuratore può essere tenuto a comunicare al contraente informazioni supplementari relative ai costi e ai premi, oltre a quelle stabilite nella terza direttiva vita, in virtù dei princìpi generali di buona fede e correttezza, purché tali informazioni, chiare e comprensibili, siano necessarie per la comprensione effettiva del contratto di assicurazione e garantiscano la certezza del diritto.
Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione Europea; sezione V; sentenza, 29-04-2015, n. causa C-51/13 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


