Ai fini della responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato di devastazione (art. 419 c.p.) può non essere sufficiente che l’agente compia materialmente un atto di danneggiamento o partecipi ai disordini, essendo invece necessario, un contributo – di ordine morale o materiale – all’azione distruttiva nel suo complesso, anche eventualmente per quella sola parte che, in quanto collegata con il fenomeno complessivo, è causa efficiente dell’evento di devastazione.
Fonte: Cass. pen., sez. VI, 06-05-2014, n. 37367 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


