Con le modifiche e integrazioni al sesto, settimo e ottavo comma dell’art. 161 della legge fallimentare previste dal decreto fare, il governo ha accolto i suggerimenti degli operatori volti ad evitare abusi del concordato preventivo in bianco (o con riserva).
E’ previsto l’obbligo per il debitore di allegare alla domanda di pre concordato (oltre agli ultimi tre bilanci) anche un elenco dettagliato dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti. L’informativa periodica finanziaria sarà obbligatoria (e non più a discrezione del tribunale) con cadenza almeno mensile e dovrà essere inserita nel registro imprese, a cura della cancelleria del tribunale, entro le 24 ore successive al deposito. Il debitore dovrà, inoltre, ragguagliare il tribunale circa le iniziative e le attività intraprese per definire la proposta e il piano da sottoporre ai creditori.
Il tribunale può anche nominare, già dal primo decreto con cui assegna il termine, un commissario giudiziale, il quale deve sorvegliare l’operato, esaminare le scritture contabili, e deve riferire di eventuali atti in frode ai creditori, come indicati dall’art. 173 l. fall.


