La transazione fiscale può arrivare a un pagamento “rallentato” ma non parziale dell’imposta. Gli intenti dell’istituto, infatti, sono diversi da quelli della legge fallimentare.
In sede di concordato preventivo è legittima la transazione fiscale solo dilatoria del credito Iva, essendo vietato allo Stato membro di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva, al diritto di riscossione dell’imposta, quale risorsa propria dell’Unione europea. È quanto emerge dalla sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 15 luglio 2014.
I fatti
Il Tribunale ordinario di Verona è stato investito del giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo di una società a responsabilità limitata, che prevedeva il pagamento di tutti i creditori privilegiati e delle spese di procedura (132.034 euro) mediante apporto esterno del socio, con il ricavato della vendita di un bene personale e il pagamento parziale del credito Iva. Quest’ultimo costituiva “questione attinente alla possibilità giuridica di ammettere la società al concordato,” rimessa alla valutazione esclusiva del Tribunale (Cassazione, sezioni unite, sentenza 1521/2013).


