Corte di Cassazione sent. n. 15853 del 16 aprile 2015.
La Cassazione ha sentenziato che il mancato versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per importi superiori a 50.000 euro, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre), non integra la fattispecie di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, nei casi in cui il contribuente sia anteriormente ammesso ad una procedura di concordato preventivo che preveda la mera dilazione del debito IVA.
Ricordiamo che l’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 qualifica come reato penale, sanzionabile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, il mancato versamento dell’IVA, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, se di importo superiore a 50.000 euro.


