Secondo il Garante Privacy la banca non può effettuare il recupero crediti mediante telefonate preregistrate, a meno che non sia in grado di garantire che le comunicazioni giungano solo ed esclusivamente al destinatario o a persone da questi autorizzate.
Questo e’ quanto stabilito dall’Autorità in seguito ad una vicenda che vedeva un cittadino, titolare di un contratto di finanziamento con una banca, ricevere dall’istituto di credito telefonate preregistrate con solleciti di pagamento.
Dall’istruttoria del Garante è emerso che il sistema utilizzato dalla banca per il recupero crediti “non garantiva l’accertamento dell’identità di colui che rispondeva alla chiamata, esponendo così l’interessato a una possibile violazione della riservatezza nel caso le informazioni venissero conosciute da altri”.
In base a quanto stabilito dal provvedimento generale in materia, “chiunque effettui un trattamento di dati personali nell’ambito di un’attività di recupero crediti deve astenersi dal comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) rispetto al debitore informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato”.
Qui il testo del documento.


