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Comuni: frazionabilità dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli

Con circolare n. 104 del 28 giugno 2013 l’Inps chiarisce in merito alla frazionabilità dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni di cui all’articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e D.P.C.M. n.452 del 2000 e successive modifiche.

Sono sempre più frequenti infatti le richieste dei Comuni, pervenute all’Istituto, in merito:

  • alla possibilità dei Comuni di riconoscere il diritto all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori nell’ipotesi in cui la domanda rivolta ad ottenere la prestazione sia formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello richiesto, ma dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli.
  • alla possibilità di riconoscere la prestazione solamente e proporzionalmente per quei mesi dell’anno in cui permane la presenza di almeno tre figli minori nel nucleo, questo anche nell’ipotesi in cui il venir meno del requisito caratterizzato dalla presenza di almeno tre figli minori sia dovuto a mutamenti della composizione del nucleo diversi dal raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli.

Vista l’apparente contraddizione della normativa in materia, alcuni Comuni hanno optato per un’interpretazione restrittiva delle disposizioni, altri invece hanno deciso di concedere la prestazione per quella frazione di anno in cui il requisito della composizione del nucleo permane.

L’inps ha quindi voluto fornire una sua interpretazione della normativa, in accordo anche con i pareri espressi dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ha stabilito che l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni può essere erogato in misura frazionata per i mesi dell’anno in cui sussiste il requisito della composizione del nucleo, e ciò anche se la domanda rivolta ad ottenere tale prestazione, purché formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, sia presentata dopo il venir meno della sussistenza di tale requisito.
A l momento in cui tale requisito verra’ meno, e’ necessario che il richiedente l’assegno abbia già un ISE in corso di validità riferito al proprio nucleo composto con almeno i tre figli minori.

La valutazione circa l’accoglimento delle domande relative all’anno 2012 purché presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio del 2013 e’ lasciata alla discrezione dei Comuni.

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