La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1765/2015, ha recentemente ribadito un principio consolidato, secondo il quale il credito vantato dal professionista per l’attivita’ svolta relativamente all’attestazione della veridicita’ dei dati aziendali ed alla fattibilita’ del concordato preventivo, rientra tra quelli da soddisfare in prededuzione.
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