L’Inps, con il messaggio n.19435 del 28 novembre 2013, ha fornito chiarimenti circa il trattamento contributivo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine, rivedendo la propria posizione rispetto al precedente messaggio n. 14712/2013.
L’istituto chiarisce che, il lavoratore autonomo non iscritto né al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Gestione ex Enpals) né ad una Cassa Professionale, è escluso da qualsiasi versamento contributivo per i compensi percepiti a titolo di sfruttamento economico del diritto d’autore (es. articoli, libri, pezzi musicali, ecc.).


