Il comma 574 dell’articolo unico della legge n. 147/2013 (“Stabilità 2014”), prevede, in parziale analogia con le norme già in vigore per i crediti IVA, che l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi (e relative addizionali), alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap, per importi superiori a 15mila euro annui, sia condizionato all’apposizione del visto di conformità in relazione alle singole dichiarazioni da cui origina il credito.
Le società sottoposte al controllo contabile, in alternativa al “visto” potranno presentare una dichiarazione che certifica l’avvenuto controllo. L’attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante e da chi ha validato la relazione di revisione, dovrà riguardare:
- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Se l’attestazione non risponde al vero, le sanzioni vanno da un minimo di 258 a un massimo di 2.582 euro e, in caso di ripetute violazioni, si rischia anche l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità.
La novità si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.


