Non si può “pagare” un acconto d’imposta con un credito, quando ancora non sussiste alcun obbligo all’adempimento, solo per timore di perdere il bonus fiscale in scadenza.
Mancando il presupposto della coesistenza dei due debiti, come richiesto dall’articolo 1242 del codice civile, non è consentito al contribuente compensare un credito di imposta già esistente con un debito presunto e ancora non venuto a esistenza. Questo comportamento è sanzionato come omesso versamento di imposta (ex articolo 13, Dlgs 471/1997).
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 4163 del 21 febbraio 2014.
I fatti
A seguito di un processo verbale di constatazione nei confronti di una società a responsabilità limitata per le operazioni effettuate negli anni di imposta dal 2003 a 2005, è emerso che, il 30 novembre 2005, la stessa società aveva compensato, con modello F24, la somma di 365mila euro con un debito Irap.
La contribuente ha impugnato l’avviso con il quale l’Agenzia delle Entrate ha provveduto al parziale recupero del credito d’imposta (articolo 8, legge 388/2000) indebitamente utilizzato – nell’anno 2005 – mediante compensazione con un acconto Irap relativo allo stesso anno, e con il quale sono state irrogate anche le relative sanzioni.


