Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche in questo caso, per poter beneficiare della detrazione del 19% dall’IRPEF, deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Non possono essere computate tra le spese che danno diritto alla detrazione quelle relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, sia pure per motivi di salute.
Se la documentazione sanitaria e’ in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione e’ redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione puo’ essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se e’ redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non e’ necessaria la traduzione se la documentazione e’ scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.


