Non puo’ essere accettata la tesi di estraneita’ alla frode carosello quando i rapporti d’affari sono tenuti con aziende che si configurano chiaramente come semplici cartiere.
Nel caso di operazioni effettuate senza applicazione di imposta sulla base di dichiarazioni di intento ideologicamente false, il cedente e’ tenuto al versamento dell’Iva su tali operazioni, salvo che sia dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele possibili al fine di escludere un’eventuale partecipazione alla frode. Il cessionario del ramo d’azienda e’ responsabile per il mancato pagamento dell’imposta ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 472/1997 (Cassazione, sentenza 4593 del 6 marzo).
Vicenda
L’ufficio notificava atti di accertamento ai fini Iva a carico di una Spa cedente e della controllata Srl (quest’ultima quale cessionaria del ramo d’azienda) relativamente a cessioni all’esportazione effettuate nei confronti di pretesi esportatori abituali.
Invero, dall’indagine condotta dalla Guardia di finanza era emerso che la societa’ cedente operava in sospensione d’imposta sulla scorta di dichiarazioni d’intento non veritiere nei confronti di imprese che lavoravano nel settore del commercio degli autoveicoli in totale evasione fiscale. La frode fiscale, in sostanza, ruotava attorno agli stessi soggetti ai quali faceva capo la cedente (e la cessionaria) che vendeva autovetture in sospensione d’imposta agli apparenti esportatori abituali, che le rivendevano con addebito d’imposta agli autosaloni collegati, i quali successivamente le cedevano a clienti italiani.
Gli accertamenti venivano confermati dalle commissioni di merito. Le societa’ proponevano ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, tutti rigettati dalla cassazione.


