Per i parasubordinati non vale il principio dell’automatismo (così come per i lavoratori dipendenti), in base al quale i contributi dovuti valgono ai fini delle prestazioni anche se non sono stati versati. Sulla base di questa premessa l’INPS ha negato ad una collaboratrice coordinata e continuativa l’indennità di maternità prevista dalla Gestione separata dei lavoratori autonomi in quanto i contributi versati (68 Euro) erano insufficienti a coprire anche una sola mensilità di contribuzione.
La normativa prevede che alla collaboratrice, a progetto o impiegata con le modalità delle vecchie co. co. co., spetta a certe condizioni l’assegno di maternità: se la stessa può vantare almeno 3 mesi di accredito contributivo per 12 mesi antecedenti i due mesi prima del parto, le verrà liquidato dall’INPS un assegno in misura corrispondente all’80% del compenso percepito in un anno, rapportato a cinque mesi.


